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NOTIZIE GIURIDICHE

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Violenze domestiche: protezione contro gli abusi familiari

Quotidianamente i mass-media danno, purtroppo, notizia di casi di violenza perpetrati tra le mura domestiche: il luogo dove dovrebbe regnare la serenità, l'armonia, il rispetto ….

Il diritto incontra non poche difficoltà nel prevenire e sanzionare le violenze nell'ambito della famiglia. La legge, infatti, interviene soltanto quando l'equilibrio è ormai compromesso e si sono già innescati, nell'ambito della famiglia, quei meccanismi che conducono inevitabilmente alla rottura definitiva dei vincoli affettivi.

Nel nostro ordinamento esistono due binari per la tutela del soggetto vittima di violenze in famiglia, ovvero quello penale e quello civile. Se la violenza integra gli estremi di un reato la vittima può chiedere che l'ordinamento intervenga per punire l'aggressore tramite gli strumenti della giustizia penale.

In alternativa, la vittima può decidere di agire di fronte al giudice civile e tra gli strumenti utilizzabili in sede civile si rinvengono gli ordini di protezione contro gli abusi familiari introdotti con la legge n. 154/2001.

Attraverso l'introduzione degli ordini di protezione il legislatore ha inteso offrire uno strumento per ottenere in sede civile un tempestivo intervento di contenimento della violenza nell'ottica di una tutela volta all'attenuazione della conflittualità ed al recupero delle relazioni familiari applicabile limitatamente alle situazioni di conflitto meno grave che non configurano ipotesi di reati perseguibili d'ufficio.

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono disciplinati dall’art. 342 bis Codice Civile. Si tratta di provvedimenti che il Giudice adotta con decreto, su istanza della parte interessata. Il Giudice, valutata la situazione, può ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”.

I provvedimenti di cui all’art. 342 bis Codice Civile possono essere richiesti quando la condotta di un coniuge o di altro convivente, sia causa di un grave pregiudizio all’integrità fisica e morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente. Presupposti fondamentali per richiedere ed ottenere l’emanazione di tali provvedimenti, sono due:

-          la convivenza: il soggetto che pregiudica la libertà o minaccia l’integrità fisica di un altro soggetto deve essere convivente, ossia deve vivere nella stessa casa.

-          la condotta gravemente pregiudizievole: deve sussistere l’oggettiva esistenza di un pregiudizio grave all’integrità fisica, morale oppure alla libertà della persona, all’interno di un ambiente domestico.

La qualificazione dei tali comportamenti è stata recentemente oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali (di merito) dirette a fornire una classificazione delle condotte.

In tale contesto, il Tribunale di Milano ha chiarito che la condotta del soggetto nei confronti del quale si richiede l’emanazione degli ordini di protezione debba essere oggetto di una doppia valutazione. Il Giudice deve effettuare una valutazione sia sotto il profilo qualitativo, che sotto il profilo quantitativo. Verrà quindi valutata sia la tipologia di comportamento posto in essere dal coniuge (o dal convivente) sia la durata e l’entità di tali comportamenti.

In conclusione, per condotta pregiudizievole, deve intendersi un comportamento caratterizzato dal verificarsi di reiterate azioni ravvicinate nel tempo, consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati, e non da singoli episodi compiuti a distanza di considerevole tempo tra loro.

Una volta che il Giudice abbia effettuato una valutazione qualitativa e quantitativa delle condotte poste in essere dal convivente o dal coniuge, emetterà con Decreto gli ordini di protezione. Tali ordini potranno avere il seguente contenuto:

-          prescrivere all’autore della condotta di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima;

-          chiedere l’intervento dei servizi sociali.

In ogni caso, gli ordini di protezione non possono avere una durata superiore ad un anno ed in caso di proroga, quest’ultima può essere concessa solo se ricorrono gravi motivi e per un tempo strettamente necessario. La valutazione naturalmente è rimessa al Giudice.

L'art. 6 della legge n. 154 prevede che chiunque eluda uno degli ordini di protezione previsto dall'art. 342 bis e ter del Codice Civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è punito con la pena prevista dall'art. 388 Codice Penale che punisce il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Lo Studio è a vostra disposizione in merito alle questioni oggetto del presente intervento e, naturalmente, ogni osservazione, domanda o critica sarà ben accetta e utile a migliorare il nostro lavoro.

I "contratti della crisi coniugale" sono esenti da imposte e tasse

La crisi coniugale porta con sé la necessità per la coppia di assumere una serie di decisioni relative, preliminarmente, alla regolamentazione dei diritti di visita della prole e, in ogni caso, alla ripartizione del patrimonio della famiglia.

Questi accordi, in legalese, sono definiti: condizioni di separazione.

In tale concetto, sono oggi inseriti anche tutti quegli atti che vengono stipulati “in occasione della, separazione”. Si tratta di contratti meglio identificati come “contratti della crisi coniugale” attraverso i quali la coppia realizza una negoziazione globale la cui causa è quella di definire in modo non contenzioso - e tendenzialmente definitivo - la crisi.

Nell’intento di favorire la definizione non contenziosa della crisi coniugale il nostro legislatore con la Legge n. 74/1987 all’art. 19 ha stabilito che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Tale norma, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 176/1992 e n. 154/1999, ha esteso i suoi effetti “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.

In base al testo della norma, come interpretato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 860/2014, “l’agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni [n.d.r. gli accordi di separazione/divorzio] posti in essere nell’intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuano il trasferimento di proprietà di beni immobili all’uno o all’altro coniuge, o in favore dei figli. La speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi di siffatti accordi impone però che i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche i terzi”.

Nel solco di questa normativa si inserisce la recentissima Ordinanza del Supremo Collegio – Sezione Tributaria Civile - n. 4144 del 17.2.2021 che ha accolto l’impugnazione del contribuente respingendo l’interpretazione della norma offerta dall’Agenzia delle entrate che aveva negato al contribuente il rimborso di quanto pagato dal medesimo a titolo di imposta di registro ed ipocatastale sull’atto mediante il quale egli aveva acquistato dalla moglie la casa coniugale ed il relativo box, in adempimento degli accordi di separazione consensuale omologati dal Tribunale.

La Commissione Tributaria regionale aveva escluso l’applicabilità alla fattispecie del regime di esenzione tributaria previsto dal succitato art. 19 L. 74/1987 in quanto riteneva che l’atto traslativo andasse tassato in quanto relativo ad una compravendita di un bene di proprietà esclusiva della moglie separata.

Secondo il contribuente invece l’atto non avrebbe dovuto essere tassato in quanto l’acquisto era intervenuto tra i coniugi e non nei confronti di terzi e, soprattutto, nell’ambito del regolamento degli accordi patrimoniali di separazione.

Quanto precede nel pieno rispetto dello spirito della norma mirante a favorire il più possibile gli accordi consensuali di separazione senza avere riguardo al fatto che la proprietà del bene compravenduto non fosse in comunione bensì di esclusiva proprietà di uno dei coniugi.

Il Supremo Collegio ha accolto l’interpretazione della norma offerta dal contribuente confermando – ancora una volta – la posizione di favore per l’agevolazione fiscale prevista per i contratti della crisi coniugale.

Sulla stessa linea, seppur relativamente ad un diverso aspetto di fiscalità, la Corte nella medesima sentenza ha precisato che “il trasferimento dell’immobile adibito a casa coniugale a favore di uno dei due coniugi nell’ambito della separazione” non comporta la decadenza dalla agevolazione prima casa.

Lo Studio è a vostra disposizione in merito alle questioni oggetto del presente intervento e, naturalmente, ogni osservazione, domanda o critica sarà ben accetta e utile a migliorare il nostro lavoro.

 

Computer crimes: cosa sono? Di cosa si occupa la Polizia Postale?

I reati informatici, o “computer crimes”, possono essere definiti come il risvolto negativo dello sviluppo tecnologico.

Oggi, moltissime sono le attività economiche che nascono e si sviluppano sulla rete.

Pensiamo al commercio elettronico ed ai relativi punti vendita solo sul web ed al trading online. Pensiamo alle operazioni bancarie che oggi possiamo efficacemente eseguire da remoto.

Pensiamo a tutti i documenti che oggi vengono trasmessi in rete.

Pensiamo, infine, al grande sviluppo che ha interessato nel presente momento il lavoro da remoto.

Con il termine "computer crime" si intende un qualsiasi reato che per la sua attuazione necessita dell'ausilio di un computer. In particolare, Un crimine informatico è un fenomeno criminale che si caratterizza nell'abuso della tecnologia informatica sia hardware sia software, per la commissione di uno o più crimini.

La casistica e la tipologia dei reati informatici è in continua crescita ed è piuttosto ampia; alcuni crimini sono finalizzati allo sfruttamento commerciale della rete internet mentre altri crimini insidiano i sistemi informativi di sicurezza nazionale di uno Stato.

A fronte dell’incremento di questo tipo di reati, la Polizia Postale, nata nel 1981 per proteggere la segretezza della corrispondenza via posta, ha iniziato a occuparsi anche di web.

La polizia Postale e delle comunicazioni è un corpo specializzato della Polizia di Stato che si occupa di tutte quelle attività di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti penali ed amministrativi rientranti nella vasta materia delle comunicazioni, delle attività criminose aventi ad oggetto Internet ed in generale del crimine informatico.

Tra gli altri, la Polizia Postale combatte i seguenti reati:

  • pedopornografia: diffusione del materiale pedopornografico attraverso la rete telematica; acquisto e commercializzazione del materiale illecito; detenzione dello stesso. La Polizia Postale è l’unica delegata all’acquisto simulato di materiale, per scoprire chi si cela dietro un sito contenete immagini pedopornografiche;
  • cyberterrorismo: diffusione di virus, malware o comunque di tutti quei programmi che possono ledere la privacy o creare danni economici; attività di hackeraggio;
  • download illegale: violazione del diritto di copyright delle opere dell’ingegno attraverso circuiti di condivisione di file (cosiddetti file-sharing) o altri metodi;
  • truffe sui conti on line: la polizia postale cerca di impedire le truffe che consentono ad estranei di accedere ai conti di home banking (come avviene, ad esempio, con il phishing);
  • giochi e scommesse on line: monitoraggio della rete al fine di scovare siti dedicati al gioco d’azzardo non autorizzato, nel nostro territorio, dal Ministero delle Finanze – Amministrazione autonoma monopoli di Stato;
  • tutela del diritto d’autore, in special modo per la prevenzione e repressione degli illeciti e delle violazioni del copyright commesse in internet.

Nel caso riteniate di essere stato vittima di un reato informatico (come il furto dell’identità su un social network; l’utilizzo illecito della vostra carta di credito o di una PostePay; una truffa da un negozio di e-commerce) la velocità nel presentare la denuncia può essere determinante.

La denuncia può essere presentata direttamente dalla persona offesa sia per iscritto sia oralmente avanti agli organi competenti.

Benché l’assistenza tecnica di un avvocato non sia richiesta per la presentazione della denuncia vi sono tecnicismi che – considerata la delicatezza del contenuto di questi atti – rendono consigliabile farsi assistere per evitare di incappare ad esempio a nostra volta nella commissione di reati come la calunnia che si integra allorché nei fatti denunciati viene simulata l’esistenza di tracce di reati in capo a soggetti determinati.

La saggezza del drammaturgo romano Publilio Siro, nato nel 100 A.C., il quale ha sostenuto che “Occorre avere orecchie sospettose quando si ascoltano accuse” suggerisce la medesima conclusione.

Lo Studio è a vostra disposizione in merito alle questioni oggetto del presente intervento e, naturalmente, ogni osservazione, domanda o critica sarà ben accetta e utile a migliorare il nostro lavoro.

 

Scuola pubblica o privata? In caso di contrasto decide il Tribunale

La scuola è un’opportunità per assorbire nozioni e competenze, sviluppare capacità e talenti e conseguentemente è di grande importanza per il futuro dei nostri figli il momento della scelta del percorso formativo da far loro intraprendere.

L’iscrizione a scuola e quindi la scelta del percorso formativo rientra tra le decisioni di maggiore interesse per i figli e pertanto la medesima va condivisa da entrambi i genitori insieme a quelle incidenti sulla salute e sulla residenza abituale del minore.

In quanto scelte di maggior interesse, è necessario che sussista l’accordo di entrambi i genitori, senza possibilità di deroga, salvo i casi di affidamento esclusivo rafforzato e di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nei quali si assiste ad una limitazione o compromissione totale dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Cosa si intende per “scelte di maggior interesse”? Sono tali quelle decisioni destinate ad incidere in modo significativo sullo sviluppo della personalità del bambino, sulla qualità e organizzazione della sua vita, implicando scelte sui valori fondamentali suscettibili di imprimere, alla persona minore di età, un condizionamento anche in futuro.

Non è difficile comprendere, allora, come la scelta di una scuola piuttosto che di un’altra, rappresenti una decisione non certo marginale ma tale da pesare significativamente sullo sviluppo e sulla crescita del bambino e gli argomenti di contrapposizione sono tra i più disparati (scuola pubblica oppure scuola paritaria o privata, scuola laica o ad orientamento religioso, scuola italiana o internazionale..).

Quando la coppia funziona ed è in armonia, la scelta della scuola è espressione del patto educativo che i genitori hanno a cuore per i loro figli.

Se la discussione sul tema scuola riguarda genitori già formalmente separati o divorziati e già dotati di una regolamentazione giudiziale lo strumento processuale da invocare, per dirimere i conflitti sulla scelta della scuola e/o delle altre decisioni di maggior importanza per il bambino, è quello dell’art. 709 ter c.p.c.: in questo caso il Giudice, su ricorso dell’avente diritto, convoca le parti avanti a sé, cerca di metterli d’accordo e, se il tentativo fallisce si sostituisce ai genitori, decidendo al loro posto.

Un recentissimo provvedimento del Tribunale di Roma (decreto del 4.1.2021), stabilisce che in caso di contrasto genitoriale in merito alla iscrizione scolastica dei figli (tra scuola pubblica e scuola privata), in assenza della necessità di salvaguardare la continuità formativa, il Tribunale deve optare per la scuola pubblica italiana, considerata quella che l’ordinamento democratico mette a disposizione per tutti i minori e della quale il giudice deve presumere la capacità di fornire idonea educazione scolastica.

Analoga presunzione, infatti, non può operare con la scuola privata in quanto organizzata non dallo Stato, ma da soggetti diversi, che solo entrambi i genitori possono valutare come positivi per l’educazione dei loro figli.

Se vuoi leggere qualcosa di interessante sul tema dell’educazione ti consigliamo L'Educazione di Tara Westover dove la protagonista crea una storia universale di formazione che mira al cuore di ciò che l’educazione ha da offrire: la prospettiva di vedere la propria vita con occhi nuovi e la volontà di cambiarla. Del resto, la parola educazione deriva dal latino, e-dùcere, letteralmente "portare fuori", e rimanda all'idea di portar fuori le caratteristiche migliori dei bambini affinché diventino dei buoni adulti. In quest’ottica, si tratta della cosa più importante da decidere per la vita dei nostri figli.

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La tutela della famiglia europea

La cosiddetta globalizzazione porta con sé la sempre più frequente transnazionalità dei rapporti tra privati e la conseguente necessità che le frontiere nazionali si assottiglino (o eliminino) quando si tratta di tutelare, in particolare, i rapporti familiari nell’ambito dei quali le Leggi devono operare in modo preciso e tempestivo per non vanificare la tutela offerta dai singoli ordinamenti.

Come ha avuto modo di dire la Signora Liliana Segre: “La mia speranza è che un giorno possano nascere gli Stati Uniti d’Europa”.

Ecco, ogni grande progetto nasce grazie all’agire con progressive modifiche e semplificazioni che permettono di rendere possibile una tutela effettiva dei diritti nel loro divenire.

Il Regolamento in commento si inserisce nella delineata prospettiva.

Il 25 giugno 2019, il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (UE) 2019/1111 che vedrà la sua applicazione a partire dal 1 agosto 2022.

Il provvedimento stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale e la sottrazione internazionale dei minori che presentano un elemento internazionale. 

Il provvedimento facilita la circolazione nell’Unione delle decisioni, degli Atti pubblici e di taluni Accordi, stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione negli Stati membri. Il riferimento agli Accordi (art. 65 del Regolamento) permette il riconoscimento in tutti i Paesi UE degli accordi di negoziazione assistita conclusi ai sensi degli artt. 6 e 12 Legge 162/2014.

Inoltre, chiarisce il diritto del minore di avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell’ambito dei procedimenti in cui è coinvolto e contiene altresì disposizioni che integrano la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell’Aia del 1980») nelle relazioni tra Stati membri.

Il Regolamento si propone di contribuire a rafforzare la certezza giuridica e a incrementare la flessibilità, come pure a garantire un migliore accesso ai procedimenti giudiziari e una maggiore efficienza di tali procedimenti nelle delicate materie oggetto della regolamentazione.

Lo Studio è a vostra disposizione in merito alle questioni oggetto del presente intervento e, naturalmente, ogni osservazione, domanda o critica sarà ben accetta e utile a migliorare il nostro lavoro.

 
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